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NASPI - INDENNITA MENSILE DI DISOCCUPAZIONE

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NASPI - INDENNITA' MENSILE DI DISOCCUPAZIONE

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NASPI - INDENNITA' MENSILE DI DISOCCUPAZIONE

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Che cos’è la NASpI?

La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è l’indennità mensile di disoccupazione che sostituisce le precedenti ASpI e MiniASpI e viene erogata su domanda dell’interessato in relazione ad eventi di disoccupazione involontaria.

A chi spetta la NASpI

La NAspI spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:

  •   gli apprendisti;

  •   i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;

  •   il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

  •   i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

A chi non spetta

Non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASpI:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;

  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;

  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.

  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non scelgano la NASpI.

Quando spetta la NASpI: 

L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;

  • dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;

  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

Quanto dura 

La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.

Quanto spetta

La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni se la retribuzione è inferiore a un importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.221,44 euro per il 2019, 1.227,55 euro per il 2020 e il 2021).

Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di riferimento annuo (1.227,55 euro per il 2021), la misura della prestazione è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo stabilito dalla legge (1.227,55 euro per il 2021) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. 

L'importo dell'indennità si riduce in casi come attività svolta in forma autonoma o nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.

Come viene pagata la NASpI

La NASpI viene accreditata su conto corrente bancario o postale, su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Come presentare la richiesta di NASpI?

La domanda di NASPI può essere effettuata esclusivamente entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

È possibile presentare la richiesta NASpI online attraverso il nostro servizio.

Una volta effettuato il pagamento online, sarà possibile completare il form per l'invio della dichiarazione.

Quali sono i documenti necessari per completare la richiesta?

I documenti necessari per completare correttamente la richiesta sono:

  • Copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente

  • Ultima busta paga

  • Lettera di licenziamento o UNILAV*

  • Contratto di lavoro (se la richiesta di NASpI avviene a scadenza contratto tempo determinato)

  • Modulo mandato di assistenza e rappresentanza (disponibile dopo l'acquisto da compilare e allegare alla richiesta);

  • Modello SR163 da compilare e allegare alla richiesta (disponibile dopo l'acquisto da compilare e allegare alla richiesta);

  • Modello SR156 (disponibile dopo l'acquisto da compilare e allegare alla richiesta)

In caso di cessazione di rapporto di lavoro domestico è necessario il modello UNILAV, non la lettera di licenziamento.

Tempi, Contributo e Modalità di Erogazione del Servizio

Il servizio verrà erogato in 3 giorni lavorativi dalla consegna della documentazione completa.

Patronato.com inoltrerà la tua richiesta al CAF o patronato più vicino a te. Ti ricordiamo che il contributo versato include tutti i costi e non può essere richiesto altro contributo dal CAF di destinazione. I CAF e patronato aderenti al progetto hanno tutti dichiarato di non ricevere nessun contributo pubblico per le prestazioni erogate. I servizi indicati sono gratuiti, il contributo versato al CAF è per il supporto e la consulenza sulla pratica.

Come è possibile effettuare il pagamento?

Il pagamento può essere effettuato tramite:

  • Carta di Credito (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS)

  • PayPal

  • Bonifico Bancario

a partire da € 14,00 +IVA

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Recensioni

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Rosa Gai

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Enzo Sacco

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Clara Laera

Con il Modello 730 congiunto viene permesso a marito e moglie di presentare un unico modello 730, che non è una dichiarazione unica, ma rappresenta due dichiarazioni dei redditi distinte, in una. Significa quindi che i redditi dei due coniugi non si sommano tra loro.

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